Più dai Meno versi

Con l’approvazione della legge n. 80/2005 è stato convertito il D.L. 14.3.2005 n. 35, contenente la normativa “+ dai - versi”, che modifica profondamente la situazione del finanziamento privato al non profit, fornendo allo stesso uno strumento molto più adeguato per creare un canale detassato di trasferimento di risorse dal settore delle imprese a quello del non profit. I Destinatari Rispetto ad una platea ormai molto larga di destinatari di erogazioni liberali deducibili o detraibili, la nuova norma ben più agevolativa riguarda i seguenti soggetti: -organizzazioni di volontariato iscritte ai relativi registri regionali e provinciali -organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della Legge 49 del 1987 -cooperative sociali ai sensi della legge 381/91 e i loro consorzi. -enti ecclesiastici considerati Onlus limitatamente ad una attività (es. parrocchie che svolgono attività di assistenza sociale) -associazioni di promozione sociale ex L. 383/2000 iscritte al registro nazionale previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 7 legge 383/2000 -fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e -la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 I soggetti Eroganti: -Le persone FISICHE Tabella Deduzioni persone Fisiche -Le persone GIURIDICHE ovvero i soggetti all’imposta sul reddito delle società: le società di capitali, cooperative, enti non commerciali di ogni genere compresi quelli che hanno redditi di capitale, o da fabbricati. Gli enti non commerciali potrebbero essere cancellati dall’elenco quando, come in previsione nella legge-delega sulla riforma fiscale, venissero assoggettati all’imposta sul reddito (IRE). Tabella Deduzioni persone Giuridiche Da notare, rispetto alle precedenti normative sulle liberalità nei confronti delle Onlus: l’esclusione delle società di persone (S.n.c e S.a.s.), che possono invece godere della precedente normativa sulle erogazioni liberali in quanto connessa al reddito di impresa; l’inserimento degli enti non commerciali con redditi diversi da quelli di impresa, come sopra; mentre permane l’esclusione da ogni agevolazione delle attività degli studi professionali in forma associata.